giovedì 12 febbraio 2009

Denunciati per omicidio il Presidente Giorgio Napolitano, Beppino Englaro, i medici e i Magistrati con atto depositato ai Carabinieri di Roma Prati, Procura della repubblica di Roma


L’avvocato Carlo Taormina denuncia il Presidente Giorgio Napolitano, Beppino Englaro, i medici e i Magistrati con atto depositato ai Carabinieri di Roma Prati, Procura della repubblica di Roma

La vicenda di Eluana Englaro finisce in Tribunale. Il noto avvocato prof. Carlo Taormina ha depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Prati, un atto di denunzia davanti al Tribunale Penale di Roma, Procura della Repubblica, citando nelle conclusioni che il Tribunale “ accerti se i fatti si siano svolti nel termini di cui in premessa e se sussistano,valutato per ciascun soggetto l’elemento psicologico, responsabilità per l’omicidio premeditato in danno di Eluana Englaro e per altri reati in capo a Beppino Englaro, ai medici ed al personale sanitario che materialmente determinarono la morte di Eluana Englaro, a Giorgio Napoletano, Presidente della Repubblica pro tempore, ai magistrati della Corte di Appello di Milano e della Procura di Udine che posero in essere le condotte commissive o omissive in premessa segnalate”.

Che cosa si dice nella premessa?
"Ai sensi dell’art 575 c.p, “ commette omicidio chiunque cagioni la morte di una persona volontariamente” .

Che nel caso di specie vi è aggravante in quanto “ predisposto con cura e con la individuazione di mezzi e uomini per realizzarlo, ed è più gravemente punito per la sussistenza dell’aggravante della premeditazione” .

Che ulteriore aggravante è “ la uccisione consumata dal padre in danno della figlia”.

"a norma dell’art 579 c.p. “ è punito come omicidio anche il cagionamento della morte di persona consenziente, sia che abbia manifestato espressamente la volontà di essere privata della vita, sia che tale volontà sia emersa implicitamente”
.

Aggiunge che “ non è discutibile la sussistenza del rapporto di causalità tra il blocco dell’alimentazione e della somministrazione di acqua e la morte”.

“Il principale artefice della uccisione di Eluana Englaro è stato il padre, Beppino Englaro, che si è battuto addirittura per far morire la figlia ingaggiando medici e personale sanitario disposto a toglierle la vita”, “ che artefici della morte di Eluana Englaro sono stati anche medici e responsabili sanitari che hanno eliminato l’alimentazione e la somministrazione di acqua,persone tutte consapevoli di quello che facevano”.

Ma ecco l’atto di accusa che desterà clamore, contro il Presidente della Repubblica Napolitano: “eguale contributo causale deve essere riconosciuto nel comportamento tenuto da Giorgio Napolitano, giacchè interferendo prima nelle funzioni del Consiglio dei Ministri e poi non firmando un Decreto Legge che avrebbe sicuramente salvato la vita ad Eluana Englaro, ne ha determinato la morte concorrendo con il padre della ragazza e con il personale medico. Che Napolitano non può invocare la irresponsabilità presidenziale perché la mancata firma del DL non rileva qui come causale di illecito esercizio delle funzioni,ma come atto integrativo della serie causale omicidaria,material mente attuata da Beppino Englaro e dal personale sanitario”.

Poi la denunzia ravvisa responsabilità anche in capo ai Magistrati di Milano e di Udine.
Per quelli di Udine si ravvisa che “ hanno omesso di procedere per il preannunciato tentativo di omicidio incriminando i responsabili e sequestrando strutture e strumenti con i quali si stava per perpetrare l’omicidio”.


Bruno Volpe
------------------------
Fonte:

http://www.controcorrente.ilcannocchiale.it/





Art. 575 Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 Circostanza aggravanti.
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.






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Denunciati per omicidio il Presidente Giorgio Napolitano, Beppino Englaro, i medici e i Magistrati con atto depositato ai Carabinieri di Roma Prati, Procura della repubblica di Roma


L’avvocato Carlo Taormina denuncia il Presidente Giorgio Napolitano, Beppino Englaro, i medici e i Magistrati con atto depositato ai Carabinieri di Roma Prati, Procura della repubblica di Roma

La vicenda di Eluana Englaro finisce in Tribunale. Il noto avvocato prof. Carlo Taormina ha depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Prati, un atto di denunzia davanti al Tribunale Penale di Roma, Procura della Repubblica, citando nelle conclusioni che il Tribunale “ accerti se i fatti si siano svolti nel termini di cui in premessa e se sussistano,valutato per ciascun soggetto l’elemento psicologico, responsabilità per l’omicidio premeditato in danno di Eluana Englaro e per altri reati in capo a Beppino Englaro, ai medici ed al personale sanitario che materialmente determinarono la morte di Eluana Englaro, a Giorgio Napoletano, Presidente della Repubblica pro tempore, ai magistrati della Corte di Appello di Milano e della Procura di Udine che posero in essere le condotte commissive o omissive in premessa segnalate”.

Che cosa si dice nella premessa?
"Ai sensi dell’art 575 c.p, “ commette omicidio chiunque cagioni la morte di una persona volontariamente” .

Che nel caso di specie vi è aggravante in quanto “ predisposto con cura e con la individuazione di mezzi e uomini per realizzarlo, ed è più gravemente punito per la sussistenza dell’aggravante della premeditazione” .

Che ulteriore aggravante è “ la uccisione consumata dal padre in danno della figlia”.

"a norma dell’art 579 c.p. “ è punito come omicidio anche il cagionamento della morte di persona consenziente, sia che abbia manifestato espressamente la volontà di essere privata della vita, sia che tale volontà sia emersa implicitamente”
.

Aggiunge che “ non è discutibile la sussistenza del rapporto di causalità tra il blocco dell’alimentazione e della somministrazione di acqua e la morte”.

“Il principale artefice della uccisione di Eluana Englaro è stato il padre, Beppino Englaro, che si è battuto addirittura per far morire la figlia ingaggiando medici e personale sanitario disposto a toglierle la vita”, “ che artefici della morte di Eluana Englaro sono stati anche medici e responsabili sanitari che hanno eliminato l’alimentazione e la somministrazione di acqua,persone tutte consapevoli di quello che facevano”.

Ma ecco l’atto di accusa che desterà clamore, contro il Presidente della Repubblica Napolitano: “eguale contributo causale deve essere riconosciuto nel comportamento tenuto da Giorgio Napolitano, giacchè interferendo prima nelle funzioni del Consiglio dei Ministri e poi non firmando un Decreto Legge che avrebbe sicuramente salvato la vita ad Eluana Englaro, ne ha determinato la morte concorrendo con il padre della ragazza e con il personale medico. Che Napolitano non può invocare la irresponsabilità presidenziale perché la mancata firma del DL non rileva qui come causale di illecito esercizio delle funzioni,ma come atto integrativo della serie causale omicidaria,material mente attuata da Beppino Englaro e dal personale sanitario”.

Poi la denunzia ravvisa responsabilità anche in capo ai Magistrati di Milano e di Udine.
Per quelli di Udine si ravvisa che “ hanno omesso di procedere per il preannunciato tentativo di omicidio incriminando i responsabili e sequestrando strutture e strumenti con i quali si stava per perpetrare l’omicidio”.


Bruno Volpe
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Fonte:

http://www.controcorrente.ilcannocchiale.it/





Art. 575 Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 Circostanza aggravanti.
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
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La vicenda di Eluana Englaro finisce in Tribunale. Il noto avvocato prof. Carlo Taormina ha depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Prati, un atto di denunzia davanti al Tribunale Penale di Roma, Procura della Repubblica, citando nelle conclusioni che il Tribunale “ accerti se i fatti si siano svolti nel termini di cui in premessa e se sussistano,valutato per ciascun soggetto l’elemento psicologico, responsabilità per l’omicidio premeditato in danno di Eluana Englaro e per altri reati in capo a Beppino Englaro, ai medici ed al personale sanitario che materialmente determinarono la morte di Eluana Englaro, a Giorgio Napoletano, Presidente della Repubblica pro tempore, ai magistrati della Corte di Appello di Milano e della Procura di Udine che posero in essere le condotte commissive o omissive in premessa segnalate”.

Che cosa si dice nella premessa?
"Ai sensi dell’art 575 c.p, “ commette omicidio chiunque cagioni la morte di una persona volontariamente” .

Che nel caso di specie vi è aggravante in quanto “ predisposto con cura e con la individuazione di mezzi e uomini per realizzarlo, ed è più gravemente punito per la sussistenza dell’aggravante della premeditazione” .

Che ulteriore aggravante è “ la uccisione consumata dal padre in danno della figlia”.

"a norma dell’art 579 c.p. “ è punito come omicidio anche il cagionamento della morte di persona consenziente, sia che abbia manifestato espressamente la volontà di essere privata della vita, sia che tale volontà sia emersa implicitamente”
.

Aggiunge che “ non è discutibile la sussistenza del rapporto di causalità tra il blocco dell’alimentazione e della somministrazione di acqua e la morte”.

“Il principale artefice della uccisione di Eluana Englaro è stato il padre, Beppino Englaro, che si è battuto addirittura per far morire la figlia ingaggiando medici e personale sanitario disposto a toglierle la vita”, “ che artefici della morte di Eluana Englaro sono stati anche medici e responsabili sanitari che hanno eliminato l’alimentazione e la somministrazione di acqua,persone tutte consapevoli di quello che facevano”.

Ma ecco l’atto di accusa che desterà clamore, contro il Presidente della Repubblica Napolitano: “eguale contributo causale deve essere riconosciuto nel comportamento tenuto da Giorgio Napolitano, giacchè interferendo prima nelle funzioni del Consiglio dei Ministri e poi non firmando un Decreto Legge che avrebbe sicuramente salvato la vita ad Eluana Englaro, ne ha determinato la morte concorrendo con il padre della ragazza e con il personale medico. Che Napolitano non può invocare la irresponsabilità presidenziale perché la mancata firma del DL non rileva qui come causale di illecito esercizio delle funzioni,ma come atto integrativo della serie causale omicidaria,material mente attuata da Beppino Englaro e dal personale sanitario”.

Poi la denunzia ravvisa responsabilità anche in capo ai Magistrati di Milano e di Udine.
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Art. 575 Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 Circostanza aggravanti.
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
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E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
ora amat 9,24

"il reichsleiter bouhler ed il dott. brandt sono incaricati di estendere le competenze di alcuni medici da loro nominati, autorizzandoli a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili, secondo l'umano giudizio, previa valutazione critica del loro stato di malattia"

adolf hitler, 1/9/1939


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